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Statuto di Alleanza per l'Italia
(Bozza articolato Gambino per Commissione Statuto - riunione del 22 giugno 2010)
NATURA E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
1. ApI è un movimento politico nazionale a carattere federale, organizzato su base regionale, che si rivolge a tutti gli italiani e ai soggetti politici, civili e sociali disponibili a unirsi secondo le modalità stabilite nel presente Statuto.
2. Chi aderisce ad ApI fa proprio il Manifesto per il cambiamento e il buongoverno e la Dichiarazione di Parma. Base del progetto politico nazionale di ApI sono il Codice etico e dei principi; la Dichiarazione sulla laicità; il presente Statuto.
3. ApI si ispira ai principi di sussidiarietà, promuove la responsabilità e l'organizzazione su base territoriale in armonia con l'articolazione definita dal titolo V della Costituzione italiana, con forti autonomie effettivamente aperte all'impegno attivo dei cittadini, favorendo altresì la partecipazione all'elaborazione progettuale anche attraverso il dinamismo della Rete.
4. Il simbolo di ApI è così rappresentato: “…”
5. ApI riconosce il principio secondo il quale negli organi collegiali ciascuno dei due generi deve essere rappresentato per almeno un terzo.
6. Api riconosce il principio secondo il quale negli organi collegiali sia garantita una rappresentanza ai giovani under 30 almeno pari ad un quinto.
ORGANI NAZIONALI: COMPOSIZIONE E FUNZIONI
Art. 2
1. Gli organi nazionali di ApI sono il Congresso, l'Assemblea nazionale, la Direzione e la Segreteria.
2. Il Congresso si compone secondo le modalità definite da apposito Regolamento dell'Assemblea nazionale.
3. Il Congresso è convocato dall'Assemblea nazionale almeno ogni due anni ed elegge il Presidente, la Commissione nazionale di garanzia ed un quarto dei componenti dell'Assemblea nazionale.
4. Il Congresso approva lo Statuto nazionale.
5. L'Assemblea nazionale si compone, con Regolamento definito dall'Assemblea nazionale, per un quarto, dei delegati eletti dal Congresso e, per i restanti tre quarti, dei coordinamenti regionali, nonché di un ulteriore numero di delegati espressi dalle articolazioni territoriali in numero proporzionale alla loro dimensione elettorale, tra i quali i coordinamenti delle città metropolitane. Essa è presieduta da un Presidente, eletto dall'Assemblea nazionale.
6. L'Assemblea nazionale è convocata obbligatoriamente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta lo richieda la Segreteria o almeno un terzo dei componenti.
7. L'Assemblea nazionale è l'organo che determina le politiche di ApI ed elegge, su proposta del Presidente, i componenti della Segreteria ed il Tesoriere.
8. L'Assemblea nazionale svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto alle assemblee regionali, ratifica gli statuti regionali e riconosce le articolazioni territoriali.
9. L'Assemblea nazionale può modificare e integrare lo Statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi.
10. L'Assemblea nazionale stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, in deroga al presente Statuto.
11. L'Assemblea nazionale può integrare e/o costituire organismi politici, anche delegando proprie funzioni salvo le modifiche statutarie, l'elezione dei componenti della Segreteria e le decisioni relative a forme di aggregazione con altre formazioni politiche.
12. La Direzione è composta da 25 membri eletti dall'Assemblea nazionale ed è presieduta dal Presidente del partito. Sono membri di diritto i componenti della Segreteria.
13. La Direzione esamina e decide le questioni più importanti dell'attività politica del partito, in conformità agli orientamenti del Congresso e dell'Assemblea nazionale, dirige il lavoro del partito e ne controlla la realizzazione.
14. La Direzione sottopone alla discussione e decisione dell'Assemblea nazionale le questioni di rilievo politico attorno alle quali permangono diversità di posizioni.
15. La Segreteria si compone del Presidente del partito, con funzione di rappresentanza politica ed elettorale, del Portavoce, con funzione di rappresentazione esterna, del Coordinatore con funzione di raccordo con le strutture federali, del Tesoriere e degli altri membri eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente. La Segreteria assolve compiti esecutivi di Api, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale
STRUTTURA FEDERATIVA
Art. 3
1. La struttura federativa di ApI è quella delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Circoscrizioni estere. Nelle Regioni, Api riconosce livelli provinciali, comunali e, ove esistenti, circoscrizioni di decentramento comunale. Il territorio comunale di Roma città capitale è equiparato al livello provinciale.
2. ApI riconosce alle strutture federali autonomia giuridica, politica, organizzativa, finanziaria, statutaria nel rispetto dei principi e delle norme stabilite nel presente Statuto e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea nazionale e in armonia con il titolo V della Carta costituzionale. Ciascuna struttura federale invia il proprio statuto all'Assemblea nazionale per la verifica della sua conformità con le norme e i principi del presente Statuto.
3. Le strutture federali gestiscono autonomamente le risorse pubbliche e private reperite a livello territoriale, destinandone il 50% alla struttura nazionale e ricevendo dalla stessa la quota regionale del 50% dei contributi nazionali.
4. Gli obblighi assunti dai livelli territoriali non impegnano il livello nazionale e non si verifica successione contrattuale nei confronti di livelli superiori o inferiori, né nei confronti del livello nazionale.
5. Gli organi regionali di ApI sono stabiliti dallo Statuto regionale e comprendono l'Assemblea e la Segreteria regionali.
6. La convocazione dell'Assemblea regionale avviene almeno una volta l'anno.
7. L'Assemblea regionale approva lo Statuto regionale, elegge la Segreteria e la Commissione di garanzia regionali.
8. La Segreteria regionale si compone di un Coordinamento di tre membri, con funzioni di Coordinatore, Portavoce e Responsabile organizzativo, nonché di altri componenti secondo le previsioni dello Statuto regionale.
9. La Commissione regionale di garanzia deve essere formata secondo criteri di terzietà.
FORME DI ADESIONE
Art. 4
1. L'adesione ad ApI si realizza attraverso quattro modalità: a) adesione di Eletti; b) adesione di singolo attraverso i circoli; c) adesione di laboratorio tematico; d) adesione di associazione, comitato o personalità di rilievo.
2. Tutti gli aderenti devono riconoscersi nello Statuto e nel Codice etico e dei principi di ApI.
3. Gli statuti delle strutture territoriali si conformano ai seguenti principi:
a) l'adesione degli Eletti è approvata dai livelli provinciali, previa sottoscrizione della carta dei principi e del codice etico, assunto altresì l'impegno alla partecipazione alle riunioni dei Circoli e dei Laboratori che hanno sede nel collegio elettorale o nel comune di residenza; agli Eletti deve essere garantita negli organi collegiali una rappresentanza pari al 25%;
b) i Circoli, composti da un massimo di 50 aderenti, si costituiscono per libera iniziativa di cittadini e sono riconosciuti dai livelli provinciali, senza alcuna limitazione numerica di carattere territoriale; agli aderenti ai Circoli deve essere garantita negli organi collegiali una rappresentanza pari al 25%;
c) i Laboratori, composti da un minimo di 5 aderenti, si costituiscono per libera iniziativa di professionisti ed esperti e sono riconosciuti dai livelli provinciali, senza alcuna limitazione numerica di carattere territoriale; ai Laboratori deve essere garantita negli organi collegiali una rappresentanza pari al 25%;
d) i Circoli si occupano di problematiche territoriali e i Laboratori affrontano temi legati all'ambito di lavoro e professionale e argomenti di interesse tematico-settoriale;
e) ai Circoli e ai Laboratori partecipano quanti si riconoscono nella Carta dei principi, nel Codice etico, nelle finalità indicate nel presente Statuto ed hanno compiuto il sedicesimo anno di età;
f) i Circoli e i Laboratori si dotano di un programma di lavoro, in cui sono specificati gli obiettivi delle attività svolte, e di un sito Internet che dia settimanalmente conto delle iniziative e delle discussioni affrontate;
g) l'adesione di associazioni, comitati e personalità di rilievo è approvata dai livelli provinciali, previa sottoscrizione della carta dei principi e del codice etico, assunto altresì l'impegno alla partecipazione alle riunioni dei Circoli o dei Laboratori che hanno sede nel comune di domicilio; ad essi deve essere garantita negli organi collegiali una rappresentanza pari al 25%;
h) l'inosservanza dei punti che precedono comporta decadenza del riconoscimento per Eletti, Circoli, Laboratori, Associazioni, Comitati e personalità di rilievo. La decadenza è stabilita dalla Commissione regionale di garanzia e ratificata dall'Assemblea regionale;
i) le modalità attraverso le quali le quattro categorie di aderenti esercitano il diritto di concorrere paritariamente alla formazione degli organi di ApI sono stabilite dallo statuto regionale con le garanzie della massima apertura e partecipazione.
NORME GENERALI
Art.5
1. In nessun organo di ApI è ammesso il meccanismo della delega.
2. Nelle votazioni riguardanti le persone il voto è segreto e limitato ad una indicazione.
3. In ApI vige il criterio del limite dei mandati, che non devono essere superiori a due.
4. In ApI vige il principio di incompatibilità tra incarico di partito e di governo nelle Istituzioni.
GARANZIE
Art. 6
1. Il compito di decidere in ordine ad ogni controversia relativa all'applicazione del presente Statuto e ad ogni altra questione individuata dall'Assemblea nazionale spetta alla Commissione nazionale di garanzia composta da almeno tre componenti sorteggiati tra gli ex giudici della Corte costituzionale. In caso di indisponibilità, i componenti sono designati dal Congresso tra i professori ordinari di diritto.
NORME INTEGRATIVE E ATTUATIVE
Art. 7
Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo Statuto potranno essere emanati appositi Regolamenti da parte dell'Assemblea nazionale.
NORMA TRANSITORIA
Art. 8
Sino all'approvazione dello Statuto e all'elezione dei relativi organi, le funzioni dell'Assemblea nazionale e delle Assemblee regionali saranno svolte, rispettivamente, dal Direttivo nazionale e dai Comitati promotori regionali, costituiti ed operanti ai sensi del Dispositivo approvato dal Direttivo nazionale il 15 dicembre 2009 e successive deliberazioni.
(Bozza articolato Gambino per Commissione Statuto - riunione del 22 giugno 2010)
NATURA E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
1. ApI è un movimento politico nazionale a carattere federale, organizzato su base regionale, che si rivolge a tutti gli italiani e ai soggetti politici, civili e sociali disponibili a unirsi secondo le modalità stabilite nel presente Statuto.
2. Chi aderisce ad ApI fa proprio il Manifesto per il cambiamento e il buongoverno e la Dichiarazione di Parma. Base del progetto politico nazionale di ApI sono il Codice etico e dei principi; la Dichiarazione sulla laicità; il presente Statuto.
3. ApI si ispira ai principi di sussidiarietà, promuove la responsabilità e l'organizzazione su base territoriale in armonia con l'articolazione definita dal titolo V della Costituzione italiana, con forti autonomie effettivamente aperte all'impegno attivo dei cittadini, favorendo altresì la partecipazione all'elaborazione progettuale anche attraverso il dinamismo della Rete.
4. Il simbolo di ApI è così rappresentato: “…”
5. ApI riconosce il principio secondo il quale negli organi collegiali ciascuno dei due generi deve essere rappresentato per almeno un terzo.
6. Api riconosce il principio secondo il quale negli organi collegiali sia garantita una rappresentanza ai giovani under 30 almeno pari ad un quinto.
ORGANI NAZIONALI: COMPOSIZIONE E FUNZIONI
Art. 2
1. Gli organi nazionali di ApI sono il Congresso, l'Assemblea nazionale, la Direzione e la Segreteria.
2. Il Congresso si compone secondo le modalità definite da apposito Regolamento dell'Assemblea nazionale.
3. Il Congresso è convocato dall'Assemblea nazionale almeno ogni due anni ed elegge il Presidente, la Commissione nazionale di garanzia ed un quarto dei componenti dell'Assemblea nazionale.
4. Il Congresso approva lo Statuto nazionale.
5. L'Assemblea nazionale si compone, con Regolamento definito dall'Assemblea nazionale, per un quarto, dei delegati eletti dal Congresso e, per i restanti tre quarti, dei coordinamenti regionali, nonché di un ulteriore numero di delegati espressi dalle articolazioni territoriali in numero proporzionale alla loro dimensione elettorale, tra i quali i coordinamenti delle città metropolitane. Essa è presieduta da un Presidente, eletto dall'Assemblea nazionale.
6. L'Assemblea nazionale è convocata obbligatoriamente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta lo richieda la Segreteria o almeno un terzo dei componenti.
7. L'Assemblea nazionale è l'organo che determina le politiche di ApI ed elegge, su proposta del Presidente, i componenti della Segreteria ed il Tesoriere.
8. L'Assemblea nazionale svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto alle assemblee regionali, ratifica gli statuti regionali e riconosce le articolazioni territoriali.
9. L'Assemblea nazionale può modificare e integrare lo Statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi.
10. L'Assemblea nazionale stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, in deroga al presente Statuto.
11. L'Assemblea nazionale può integrare e/o costituire organismi politici, anche delegando proprie funzioni salvo le modifiche statutarie, l'elezione dei componenti della Segreteria e le decisioni relative a forme di aggregazione con altre formazioni politiche.
12. La Direzione è composta da 25 membri eletti dall'Assemblea nazionale ed è presieduta dal Presidente del partito. Sono membri di diritto i componenti della Segreteria.
13. La Direzione esamina e decide le questioni più importanti dell'attività politica del partito, in conformità agli orientamenti del Congresso e dell'Assemblea nazionale, dirige il lavoro del partito e ne controlla la realizzazione.
14. La Direzione sottopone alla discussione e decisione dell'Assemblea nazionale le questioni di rilievo politico attorno alle quali permangono diversità di posizioni.
15. La Segreteria si compone del Presidente del partito, con funzione di rappresentanza politica ed elettorale, del Portavoce, con funzione di rappresentazione esterna, del Coordinatore con funzione di raccordo con le strutture federali, del Tesoriere e degli altri membri eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente. La Segreteria assolve compiti esecutivi di Api, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale
STRUTTURA FEDERATIVA
Art. 3
1. La struttura federativa di ApI è quella delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Circoscrizioni estere. Nelle Regioni, Api riconosce livelli provinciali, comunali e, ove esistenti, circoscrizioni di decentramento comunale. Il territorio comunale di Roma città capitale è equiparato al livello provinciale.
2. ApI riconosce alle strutture federali autonomia giuridica, politica, organizzativa, finanziaria, statutaria nel rispetto dei principi e delle norme stabilite nel presente Statuto e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea nazionale e in armonia con il titolo V della Carta costituzionale. Ciascuna struttura federale invia il proprio statuto all'Assemblea nazionale per la verifica della sua conformità con le norme e i principi del presente Statuto.
3. Le strutture federali gestiscono autonomamente le risorse pubbliche e private reperite a livello territoriale, destinandone il 50% alla struttura nazionale e ricevendo dalla stessa la quota regionale del 50% dei contributi nazionali.
4. Gli obblighi assunti dai livelli territoriali non impegnano il livello nazionale e non si verifica successione contrattuale nei confronti di livelli superiori o inferiori, né nei confronti del livello nazionale.
5. Gli organi regionali di ApI sono stabiliti dallo Statuto regionale e comprendono l'Assemblea e la Segreteria regionali.
6. La convocazione dell'Assemblea regionale avviene almeno una volta l'anno.
7. L'Assemblea regionale approva lo Statuto regionale, elegge la Segreteria e la Commissione di garanzia regionali.
8. La Segreteria regionale si compone di un Coordinamento di tre membri, con funzioni di Coordinatore, Portavoce e Responsabile organizzativo, nonché di altri componenti secondo le previsioni dello Statuto regionale.
9. La Commissione regionale di garanzia deve essere formata secondo criteri di terzietà.
FORME DI ADESIONE
Art. 4
1. L'adesione ad ApI si realizza attraverso quattro modalità: a) adesione di Eletti; b) adesione di singolo attraverso i circoli; c) adesione di laboratorio tematico; d) adesione di associazione, comitato o personalità di rilievo.
2. Tutti gli aderenti devono riconoscersi nello Statuto e nel Codice etico e dei principi di ApI.
3. Gli statuti delle strutture territoriali si conformano ai seguenti principi:
a) l'adesione degli Eletti è approvata dai livelli provinciali, previa sottoscrizione della carta dei principi e del codice etico, assunto altresì l'impegno alla partecipazione alle riunioni dei Circoli e dei Laboratori che hanno sede nel collegio elettorale o nel comune di residenza; agli Eletti deve essere garantita negli organi collegiali una rappresentanza pari al 25%;
b) i Circoli, composti da un massimo di 50 aderenti, si costituiscono per libera iniziativa di cittadini e sono riconosciuti dai livelli provinciali, senza alcuna limitazione numerica di carattere territoriale; agli aderenti ai Circoli deve essere garantita negli organi collegiali una rappresentanza pari al 25%;
c) i Laboratori, composti da un minimo di 5 aderenti, si costituiscono per libera iniziativa di professionisti ed esperti e sono riconosciuti dai livelli provinciali, senza alcuna limitazione numerica di carattere territoriale; ai Laboratori deve essere garantita negli organi collegiali una rappresentanza pari al 25%;
d) i Circoli si occupano di problematiche territoriali e i Laboratori affrontano temi legati all'ambito di lavoro e professionale e argomenti di interesse tematico-settoriale;
e) ai Circoli e ai Laboratori partecipano quanti si riconoscono nella Carta dei principi, nel Codice etico, nelle finalità indicate nel presente Statuto ed hanno compiuto il sedicesimo anno di età;
f) i Circoli e i Laboratori si dotano di un programma di lavoro, in cui sono specificati gli obiettivi delle attività svolte, e di un sito Internet che dia settimanalmente conto delle iniziative e delle discussioni affrontate;
g) l'adesione di associazioni, comitati e personalità di rilievo è approvata dai livelli provinciali, previa sottoscrizione della carta dei principi e del codice etico, assunto altresì l'impegno alla partecipazione alle riunioni dei Circoli o dei Laboratori che hanno sede nel comune di domicilio; ad essi deve essere garantita negli organi collegiali una rappresentanza pari al 25%;
h) l'inosservanza dei punti che precedono comporta decadenza del riconoscimento per Eletti, Circoli, Laboratori, Associazioni, Comitati e personalità di rilievo. La decadenza è stabilita dalla Commissione regionale di garanzia e ratificata dall'Assemblea regionale;
i) le modalità attraverso le quali le quattro categorie di aderenti esercitano il diritto di concorrere paritariamente alla formazione degli organi di ApI sono stabilite dallo statuto regionale con le garanzie della massima apertura e partecipazione.
NORME GENERALI
Art.5
1. In nessun organo di ApI è ammesso il meccanismo della delega.
2. Nelle votazioni riguardanti le persone il voto è segreto e limitato ad una indicazione.
3. In ApI vige il criterio del limite dei mandati, che non devono essere superiori a due.
4. In ApI vige il principio di incompatibilità tra incarico di partito e di governo nelle Istituzioni.
GARANZIE
Art. 6
1. Il compito di decidere in ordine ad ogni controversia relativa all'applicazione del presente Statuto e ad ogni altra questione individuata dall'Assemblea nazionale spetta alla Commissione nazionale di garanzia composta da almeno tre componenti sorteggiati tra gli ex giudici della Corte costituzionale. In caso di indisponibilità, i componenti sono designati dal Congresso tra i professori ordinari di diritto.
NORME INTEGRATIVE E ATTUATIVE
Art. 7
Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo Statuto potranno essere emanati appositi Regolamenti da parte dell'Assemblea nazionale.
NORMA TRANSITORIA
Art. 8
Sino all'approvazione dello Statuto e all'elezione dei relativi organi, le funzioni dell'Assemblea nazionale e delle Assemblee regionali saranno svolte, rispettivamente, dal Direttivo nazionale e dai Comitati promotori regionali, costituiti ed operanti ai sensi del Dispositivo approvato dal Direttivo nazionale il 15 dicembre 2009 e successive deliberazioni.